venerdì 25 febbraio 2011

La Costituzione della Repubblica Italiana Art118/119/120

Art.118

Spettano alla Regine le funzioni amministrative per le materie elencate nel
precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono
essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle provincie,ai Comuni o ad altri enti locali.

Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle
Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali, valendosi dei loro uffici.

Art. 119

Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti
da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato,delle
Provincie e dei Comuni.

Alle Regioni sono tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai
bisogni delle regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.

Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il
Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi
speciali.

La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite
con leggi della Repubblica.

Art. 120

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito
fra le regioni.

Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera
circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.

Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del
territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.

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